Art. 21.
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero).

      1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può essere effettuata solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
      2. I permessi di importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture e attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controllo, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

 

Pag. 35


      3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.